
LA MIA STORIA
SITO INFORMATIVO DI " ASSOCIAZIONE INTERCONTINENTALE per la TUTELA dei DIRITTI dei DISABILI e degli INDIGENTI ONLUS” A.D.D.I.O. Onlus
STORIA DI UNA PERSONA QUALUNQUE A CUI LA VITA HA RISERVATO SORPRESE INIMMAGINABILI
Sin dalla nascita le cose si sono presentate al di fuori della normalità: sono nato con una ventina di giorni in Anticipo, per una caduta "accidentale" dalle scale della donna che mi ha generato.
In Ospedale avevano già deciso di lasciare che morissi, visto i danni fisici riportati erano abbastanza Gravi, fortunatamente un Medico - Dr. Monti - decise di tentare a tenermi in Vita. Iniziò una Terapia particolare, i miei Organi Interni erano fuori dalle loro sedi ed alcuni sovraposti al torace, la Terapia, oltre l'iter naturale del trattare la Funzionalità, si spingeva nel far si che questi organi tornassero nella sede naturale - non ero operabile - (comunque parliamo del 1958), il Dr. Monti attraverso delle iniezione, di liquidi particolari, che avevano la funzione di spingere gli organi nella sede naturale raggiunse, dopo un periodo non breve, il risultato. Tornato a casa, famiglia di ceto medio, la mia infanzia conobbe le peggiori avversità familiari che un bambino non dovrebbe mai conoscere.
MENTRE A ROMA TITO BOERI E GABRIELLA DI MICHELE CERCANO DI RISANARE L'INPS IN MOLTE DELLE SEDI PERIFERICHE LAVORANO INDISTURBATI PER AFFOSSARE L'ENTE E DANNEGGIARE I PERCETTORI
La mia Personale Esperienza con la Sede Locale INPS di Cividale sino a qualche hanno fa, ha prodotto danni e creato tanti problemi inesistenti. L'allora Dirigente mi forniva informazioni non corrispondenti al vero e si è sempre opposta al riconoscimento della mia Inabilità totale al Lavoro. Poi riconosciuta dal Tribunale del Lavoro di Udine, con data retroattiva. Comunque anche poi, facendomi seguire dalla Sede di Udine ha continuato ad interferire in pratiche che mi riguardavano. Tutto ciò per motivi Personali.
Presso la Sede di Udine le cose sono peggiorate, a distanza di 4 anni non è stata applicata una Sentenza Esecutiva del Tribunale del Lavoro di Udine, arrecandomi un danno Economico non indifferente. Contributi risalenti al 1978, nonostante le continue richieste, non sono ancora accreditati così come, per altri periodi dal 1987 al 1993 ed altri. Sono stati trattenuti indebitamente delle somme di mia spettanza senza alcuna giustificazioni. Nell'ultimo periodo, addirittura, nel segnalare via email delle richieste mi arriva; risposta generata automaticamente con Oggetto "SOSPENSIONE PENSIONI ITALIANE", in Italiano queste si chiamano Minacce Velate.
Credo che la Sede INPS di Udine, questa volta, abbia sbagliato soggetto, non ho mai accettato minacce ne offese alla mia Intelligenza. Ora ho preso provvedimenti che daranno soddisfazione a chi la merita mentre alcuni non avranno più una scrivania dietro la quale si sentono di poter ignorare i Diritti delle Persone.
Chi ha Paura muore tutti i giorni,
chi ha coraggio muore una sola volta.
di Paolo Borsellino.
Saluti Mario Dr. Marrocco
Pensioni Opzione Donna: le novità in arrivo illustrate dall'Inps
Schede informative sulla riforma pensioni sul sito Inps, le novità dall'Ape all'Opzione donna, news 11 gennaio 2017.
UN INCIDENTE PROVOCATO
VALUTA LE CONDIZIONI
E trarrai la valutazione: impossibile che un'auto con guida a sinistra abbia tutti i danni su quel lato mentre l'albero è sulla destra, a meno che non venga speronata. Un auto con ABS non lascia tracce di pneumautici in frenata, mentre un'auto in partenza rapida lascia tracce di pneumatici. La differenza tra i pneumatici di una Renault Clio misura 135/155 mentre un pneumatico di un monovolume o un Pik Up misura 205/215 ed era la misura della traccia lasciata sull'asfalto. I CC di Cividale intervenuti hanno redatto un verbale falsificato in modo ingenuo (come potete vedere). Mentre nel verbale del 118 (come vedete) nei pochi momenti in cui riaquisivo coscienza ho dichiarato che un Monovolume o Pik Up mi ha buttato fuori strada ed alla guida (o passeggera) vi era una donna.
Fondo di Garanzia
A ME NEGATA PER IL FALSO VERBALE DEI CC
Risarcimento danni da sinistro stradale provocato da ignoti
Particolarità dell'azione nei confronti del Fondo di Garanzia
L'art. 19 lett. a) della legge 990/69 dispone che il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, o dei natanti, per i quali a norma della detta legge vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, sia effettuato dal Fondo di garanzia e per esso da una Compagnia di assicurazioni all'uopo designata. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della impresa designata come sopra.
L'azione giudiziaria è un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale e ad essa sono applicabili tutte le comuni norme e procedure tipiche. Può presentare qualche spunto di riflessione il problema della prova del fatto e della responsabilità del conducente.
Per definizione, infatti, ci si trova dinanzi ad un veicolo e ad un conducente non identificati. Non saranno esperibili, pertanto, gli strumenti dell'interrogatorio formale e il tentativo di conciliazione ed anche l'accertamento in concreto di quanto accaduto potrà presentare qualche difficoltà.
Potranno essere escussi testimoni oculari sul fatto: qualora essi possano riferire dati utili alla identificazione del trasgressore, potrà venir meno la legittimazione passiva della Compagnia designata. Sarà di estrema utilità il rapporto redatto dall'autorità eventualmente intervenuta in luogo, poiché esso solitamente contiene rilievi oggettivi sullo stato e condizione dei luoghi, nonché rilevamenti di tracce lasciate dai veicoli, utili alla ricostruzione dinamica dell'accaduto.
Le dichiarazioni della parte lesa potranno essere valutate criticamente, in relazione ai rilievi oggettivi, ai fini della valutazione di coerenza e di compatibilità della versione fornita dalla parte con i danni arrecati ai veicoli e le lesioni subite dalle persone.
Vi è da osservare principalmente che la valutazione degli elementi di prova si presenta, in questi casi, molto più difficile ed obbliga il Giudice ad un esame più complesso e più rigoroso. Si tratta, infatti, di attribuire responsabilità ad un soggetto ignoto, dalla quale discendono, peraltro, conseguenze importanti.
Sul problema si segnalano due interessanti pronunce della Cassazione.
Cassazione civile, sezione III, 21 marzo 1995, n. 3237:
".....la normativa di cui all'art. 19 L. 990/69, che ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nato dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nel succitato articolo - fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non identificato - si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità.
Sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c.- (omissis)
Ed invero, in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada ha natura risarcitoria, essendo l'intervento del detto Fondo correlato, al pari della obbligazione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato, alla responsabilità altrui, e la relativa azione del danneggiato è proponibile tanto per il risarcimento del danno patrimoniale che di quello morale (cfr. Cass. 6672-87)".
Cassazione civile, sezione III, 1 agosto 2001, n. 10484:
".........nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante.
Tale conclusione si ricava sia dall'inquadramento nella legge n. 990/1969 delle norme sull'istituzione del Fondo di garanzia delle vittime della strada tra quelle che regolano il risarcimento del danno da responsabilità del conducente del veicolo assicurato e non in un capo autonomo che regoli un sistema generalizzato di tutela assicurativo, sia dalla circostanza che la responsabilità del Fondo per sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati è limitata ai soli danni che comportino la morte o la grave invalidità permanente.
Conseguentemente, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia ai sensi dell'art.19, primo comma lett. a), della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto".
(In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 17 luglio 2001 n. 9662 e Cass. 25 luglio 1995 n. 8086).
Dovendo fare ricorso a presunzioni, che nella situazione proposta devono considerarsi gravi, precise e concordanti con le prove documentali agli atti, si dovrà dare principale rilievo (a titolo esemplificativo) ai seguenti possibili dati:
elementi riferiti al danneggiato
possesso da anni della patente di guida del soggetto leso;
verifica di eventuali cause di ebbrezza;
piena efficienza o meno dell'auto;
velocità accertata o presumibile;
elementi riferiti ai luoghi
tracciato della strada percorsa;
condizione fisica della stessa;
se la strada era a visuale libera;
condizioni del traffico.
elementi di cui al rapporto
tracce di frenata o scarrocciamento;
traiettoria dei veicoli, se determinata;
descrizione dei danni rilevati sul veicolo del danneggiato;
testimoni presenti;
dichiarazioni spontanee acquisite nell'immediatezza del fatto.
Particolare attenzione andrà dedicata all'esame critico della condotta di guida posta in essere dal conducente danneggiato, così come dallo stesso riferita, nonché alla compatibilità dei danni al veicolo con la dinamica esposta.
Potrà essere necessario accertare l'inoltro della notitia criminis alla Procura della Repubblica, da parte dell'autorità verbalizzante, e l'esito dell'eventuale procedimento.
L'onere della prova incombe sempre su colui che agisce, che non potrà invocare un affievolimento di detto suo onere, pur potendosi ricorrere a presunzioni; va osservato, tuttavia, che la norma di cui all'art. 2054 C.C. non è il punto di partenza dell'accertamento della responsabilità di un sinistro stradale. La norma, infatti, è di tipo sussidiario e non esonera l'attore dall'allegare e provare i fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno.
Anche nel caso di azione promossa nei confronti della Compagnia designata dal Fondo di Garanzia, pertanto, l'accertamento della responsabilità dovrà fondarsi su elementi certi di giudizio sul fatto e sul nesso di causalità fra illecito e danno arrecato; la circostanza di un danneggiato costretto ad agire verso ignoti non deve essere interpretata quale situazione giudiziaria di favore, nella quale l'onere della prova resti affievolito ed il risarcimento debba comunque essere garantito.