"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

SITO INFORMATIVO DI " ASSOCIAZIONE INTERCONTINENTALE per la TUTELA dei DIRITTI dei DISABILI e degli INDIGENTI ONLUS” A.D.D.I.O. Onlus  

Legge 1° marzo 2006, n. 67

"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

 Gazzettpubblicata nellaa Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

Nasce il Piano sulla malattia diabetica: l'organizzazione della rete di assistenza


L'assistenza alle persone con diabete rappresenta una delle principali sfide per il Servizio sanitario nazionale.

La diffusione della patologia è infatti in costante aumento. In Italia ne soffrono oramai più di 3 milioni di persone. Inoltre, la malattia ha un forte impatto sanitario, sociale ed economico che richiede un'organizzazione dell'offerta sanitaria in grado di minimizzare il più possibile l'incidenza degli eventi acuti e delle complicanze invalidanti che comportano costi elevatissimi.

Cosa non meno importante, come per la gran parte delle malattie croniche, il diabete richiede un costante supporto al paziente che rappresenta il primo protagonista della gestione della malattia. L'Italia dispone di un sistema di assistenza ben riconoscibile, sebbene vi siano tuttora differenze territoriali suscettibili di miglioramenti organizzativi, soprattutto sul versante dell'integrazione e della comunicazione tra i vari operatori.

Il sistema è articolato su più livelli, con una decisa differenziazione tra i servizi dedicati alle diverse fasce di età e, in particolare al diabete di tipo 1 insorto in età evolutiva e al diabete di tipo 2.

È da questi elementi che è nato il Piano sulla malattia diabetica, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012, e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 7 febbraio 2013, che rappresenta la cornice all'interno della quale il Servizio sanitario nazionale offre oggi assistenza alle persone con diabete.

Il Piano, tenendo conto delle più attuali evidenze scientifiche, disegna un'organizzazione della rete di assistenza che mette il paziente diabetico al centro e coordina le attività di tutti gli attori dell'assistenza (dalla rete specialistica diabetologica agli operatori che forniscono l'assistenza primaria) con l'obiettivo di fornire la migliore assistenza possibile per prevenire e curare le complicanze e garantire la migliore qualità di vita, sottolineando la necessità di passare da un sistema basato sulla "cura" ad uno basato sul "prendersi cura". Ciò, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e senza dimenticare l'importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce.

Per approfondire consulta il documento Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica e operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell'obesità e del diabete mellito.

Soggetti in condizioni di vulnerabilità

I temi di questa sezione sono a cura di: Segretariato Generale

Le Regioni hanno provveduto ad individuare sia le condizioni cliniche per le quali è necessario effettuare le cure odontoiatriche, sia le condizioni socioeconomiche che rendono difficile l'accesso alle cure odontoiatriche.

Possono pertanto essere individuate due distinte categorie di vulnerabilità:

vulnerabilità sociale: condizioni di svantaggio sociale ed economico correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche a pagamento

vulnerabilità sanitaria: condizioni di tipo sanitario che rendono necessarie le cure odontoiatriche

La vulnerabilità sociale

Le condizioni di svantaggio economico vengono individuate dalle Regioni, in alcuni casi, attraverso il solo reddito ai fini IRPEF riferito al nucleo familiare, in altri, attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che prende in considerazione oltre al reddito anche i patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo.

In particolare, l'Emilia-Romagna, il Molise ed il Veneto definiscono valori ISEE che determinano condizioni di vulnerabilità sociale, mentre altre regioni come ad esempio l'Umbria, la Puglia, la Toscana fissano limiti di reddito del nucleo familiare al di sotto del quale si ha diritto alle prestazioni.

La Lombardia più semplicemente individua nelle condizioni di vulnerabilità sociale alcune categorie sociali che possono usufruire della assistenza odontoiatrica a prescindere dalla patologie, ponendo limiti di reddito del nucleo familiare solo per i titolari di pensione ed i trapiantati d'organo.

La vulnerabilità sanitaria

Per definire le condizioni di vulnerabilità sanitaria, vale a dire le malattie o le condizioni per le quali sono necessarie cure odontoiatriche, possono essere adottati due differenti criteri:

il primo criterio (criterio "ascendente") prende in considerazione le malattie e le condizioni alle quali sono frequentemente o sempre associate complicanze di natura odontoiatrica (ad esempio: labiopalatoschisi e altre malformazioni congenite, alcune malattie rare, tossicodipendenza, ecc.)

il secondo criterio (criterio "discendente") prende in considerazione le malattie e le condizioni nelle quali le condizioni di salute potrebbero risultare aggravate o pregiudicate da patologie odontoiatriche concomitanti (pazienti in attesa di trapianto e post- trapianto, pazienti con stati di immunodeficienza grave, ecc.)

Le discipline regionali intervenute su questa materia associano, in genere, entrambi i criteri, identificando platee più o meno ampie di destinatari che spesso comprendono i soggetti affetti dalle più gravi patologie croniche esenti (dm 329/99 e succ. mod.) o da malattie rare (dm 279/2001); inoltre le cure odontoiatriche vengono anche estese a categorie di soggetti che già godono di particolari benefici di legge.

La tabella sintetizza quali patologie o categorie di beneficiari sono già state individuate dalle singole regioni.

REGIONE Patologie o categorie individuate

Valle d'Aosta Gravi deficit immunologici, infezioni recidivanti, sieropositivi per HIV

P.A. Trento Disabili fisici e psichici, soggetti con patologie generali gravi, soggetti co patologie specifiche (disordini emocoagulativi), soggetti ad elevato rischio infettivo (HIV +, tossicodipendenti sieropositivi in trattamento), donne in gravidanza (oltre il 3° mese)

Veneto Un gruppo selezionato di malattie croniche e rare in cui la condizione odontoiatrica interferisce con la patologia,, portatori di handicap, grandi invalidi, urgenze infettivo-antalgiche

Lombardia Tutte le cure odontoiatriche (tranne le estetiche) vengono assicurate a: 1. soggetti nati con gravi deficit fisici, sensoriali o neuropsichici (codice 051); 2. soggetti affetti da alcune malattie croniche che aggravano le patologie odontoiatriche o che le rendono "a rischio"; 3. malattie rare per quanto correlato con la patologia primaria; 5. soggetti che non possono usufruire di cure convenzionali (edentuli affetti da gravi atrofie dei mascellari e portatori di deficit anatomici secondari a perdita di tessuti per neoplasie e/o traumi)

Emilia - Romagna Un gruppo selezionato di patologie e condizioni (displasia ectodermica cardiopatie congenite cianogene, pazienti in attesa e post trapianto, anoressia e bulimia, iposomia, gravi patologie congenite, epilessia con neuroencefalopatia, pazienti sindromici: sindrome di down, diabete giovanile, emofilici, bambini con patologia oncoematologica, portatori di handicap psicofisico, tossicodipendenti, pazienti hiv positivi, pazienti in trattamento radioterapico (pre e post) a livello cefalico, psicotici con gravi disturbi del comportamento)

Toscana Affetti da patologie croniche e rare in cui la condizione odontoiatrica interferisce con la patologia, soggetti con handicap grave o a rischio clinico

Umbria Invalidi civili >75%, invalidi di guerra I-V, invalidi lavoro >2/3; ciechi assoluti, ciechi e sordomuti con indennità di comunicazione

Marche Esenti per invalidità ed handicap; soggetti affetti da neoplasie maligne, trapiantati o in attesa di trapianto, malati di AIDS, tossicodipendenti in CT, detenuti e donne in gravidanza

Abruzzo Tutte le prestazioni odontoiatriche ai soggetti affetti da: emopatie, piastrinopatie, leucemie, disordini dell'emocoagulazione; diabete insulinodipendente in fase di scompenso metabolico; nefropatie croniche e in trattamento dialitico; protesi cardiache; BAV non protetto da pace-maker endocardio; trapianti d'organo e midollo osseo; tossicodipendenze; infezioni HIV-AIDS; Assistenza odontoiatrica e protesica a: handicappati gravi; malati rari; neoplasie orali, infezioni HIV-AIDS in categ. B e C (class. Int. CDC Atlanta 1993)

Molise Invalidi per servizio I cat., grandi invalidi di lavoro, invalidi civili 100%, invalidi al 75% ed esenti per patologia, urgenze infettivo-antalgiche per tutti i cittadini

Puglia Soggetti con handicap gravi, malattie rare, neoplasie orali, AIDS

Calabria Categorie di soggetti in condizioni di vulnerabilità indicate nella DGR 963 del 21.10.2002td>

Le protesi dentarie sono escluse dai LEA e il loro costo è a totale carico del cittadino, come confermato dal DPCM 29.11.2001; la erogazione gratuita a specifiche categorie di soggetti determina l'individuazione di un livello assistenziale aggiuntivo da finanziarsi con risorse proprie da parte delle regioni, secondo la vigente normativa.

A tale proposito, per esempio, il Servizio Sanitario Regionale della Toscana garantisce gratuitamente protesi dentarie a soggetti residenti, appartenenti a un nuclei familiari a bassissimo reddito ed in condizioni di disagio sociale. Al fine di accertare la condizione di disagio sociale, la ASL si avvale dei servizi sociali o comunali interessati.

Le ASL, ove risulti ridotto il bisogno di protesi gratuite, può utilizzare gli stessi criteri per offrire apparecchi ortodontici gratuiti.

La Provincia autonoma di Trento garantisce ai soggetti di età superiore ai 60 anni ed in condizioni di reddito del nucleo familiare di cui alla legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20, la concessione di un contributo per l'applicazione di protesi mobili ai sensi della legge provinciale già citata.

Per contrastare le situazioni di grave povertà la Regione Emilia-Romagna ha posto in essere un complesso di azioni nell'ambito delle quali va annoverata anche la copertura delle spese per i manufatti di tipo odontoiatrico necessari a coloro che presentano disturbi alla masticazione.

Le delibere regionali sull'assistenza odontoiatrica

Per tutti gli ulteriori dettagli inerenti l'erogazione, nelle singole regioni, delle prestazioni di cui all'Allegato 2B del dpcm 29.11.2001, si rimanda alle delibere regionali

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