REGIONE E ABUSI

SITO INFORMATIVO DI " ASSOCIAZIONE INTERCONTINENTALE per la TUTELA dei DIRITTI dei DISABILI e degli INDIGENTI ONLUS” A.D.D.I.O. Onlus

La responsabilità patrimoniale del pubblico dipendente

Responsabilità amministrativa, contabile e civile del pubblico dipendente.

Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato non soltanto sul piano penale e disciplinare, ma anche su quello civile o patrimoniale, essendo tenuti a risarcire i danni da essi causati all'amministrazione o ai terzi.Tale forma di responsabilità, definita «responsabilità patrimoniale», secondo la terminologia adottata dalla Corte dei conti, assume tre diversi aspetti a seconda dei soggetti cui si riferisce, delle norme violate e del tipo di danno cagionato. Essi sono:

- la responsabilità amministrativa;

- la responsabilità contabile;

- la responsabilità civile verso i terzi.

A) La responsabilità amministrativa per danno erariale

La responsabilità amministrativa è quella che sorge a causa dei danni cagionati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio: in particolare, per rispondere in sede di responsabilità amministrativa o erariale è necessario che il «soggetto» interessato, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

Il pregiudizio prodotto all'ente di appartenenza viene qualificato come danno erariale e si configura quale lesione ingiustificata al patrimonio dello Stato, inerendo alle finanze pubbliche, posto in essere dagli operatori pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni.

Dal punto di vista normativo, sancisce, infatti, l'art. 82 R.D. 2440/1923 (cd. Legge di contabilità dello Stato) che «l'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo».

Anche nell'art. 18 R.D. 3/1957 (cd. Statuto degli impiegati civili dello Stato) è espresso il medesimo concetto, laddove si stabilisce che «l'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio».

Si tratta di una responsabilità generica o non tipizzata (ZERMAN), nel senso che non è riconducibile a specifiche fattispecie individuate dal legislatore.

Mentre nell'ipotesi della responsabilità civile il dipendente pubblico arreca un danno ad un terzo ed è tenuto in solido con la P.A. di appartenenza a risarcirlo (art. 28 Cost.), in ipotesi di responsabilità amministrativa il danno è arrecato all'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del rapporto d'ufficio ed è la stessa P.A. danneggiata (che deve essere risarcita del danno patrimoniale subìto).

Dal punto di vista soggettivo, l'individuazione di coloro che rispondono per responsabilità amministrativa è il frutto del processo evolutivo dell'organizzazione amministrativa italiana, e, come rilevato in dottrina (SCOCA), il novero di tali «soggetti» si è nel tempo accresciuto fino a ricomprendere, oggi, anche coloro che sono esterni all'amministrazione, ma inseriti in modo stabile nel proprio apparato organizzativo.

Ed infatti, se con la legge di contabilità di Stato del 1869 (L. 5026/1869) si è previsto che rispondessero per responsabilità amministrativa «(tutti) i dipendenti dello Stato» per i danni cagionati alle amministrazioni statali di appartenenza, successivamente sono stati assoggettati a tale responsabilità «i dipendenti e gli amministratori degli enti cd. parastatali, delle Regioni, delle aziende sanitarie e degli enti territoriali minori», cioè gli amministratori ed i dipendenti di qualsiasi ente pubblico. Ma il processo evolutivo non si è arrestato qui, e si è esteso fino ad includere coloro che, sebbene formalmente esterni all'amministrazione, sono legati alla P.A. da un particolare rapporto: in tal modo, rientrano nell'ambito soggettivo della responsabilità amministrativa pure le «persone giuridiche anche private (ad esempio, società concessionarie di servizi pubblici) nonché i loro amministratori e dipendenti».

La stessa dottrina ha, quindi, evidenziato le diverse condizioni che, dal punto di vista soggettivo, devono ricorrere per potersi applicare l'istituto in questione: «per i soggetti "interni" all'amministrazione, il presupposto per essere sottoposti alla responsabilità amministrativa consiste semplicemente nel loro status di amministratori o di dipendenti, mentre per i soggetti "esterni" occorre un legame con l'amministrazione, che viene denominato "rapporto di servizio"».

I presupposti della responsabilità amministrativa, nella sostanza, non si discostano da quelli della comune responsabilità civile, tranne che per la sussistenza del rapporto di servizio, che connota tale tipo di responsabilità.

In particolare:

a) l'ente danneggiato deve essere un'amministrazione pubblica;

b) tra l'ente ed il danneggiante deve sussistere il citato rapporto di servizio;

c) il danno deve essere economicamente valutabile: il risarcimento consiste, infatti, nel pagamento di una somma equivalente alla misura del danno.

Esso deve essere ingiusto, per cui non è sufficiente la mera «violazione del dovere d'ufficio (o l'adozione di un atto illegittimo)» (CORSO), ma anche essere effettivo ed attuale e, oltre a comprendere il danno emergente (cioè la diminuzione patrimoniale subita dalla P.A.), si estende al lucro cessante (vale a dire agli incrementi patrimoniali non conseguiti a causa del fatto dannoso). L'art. 1 L. 20/1994, inoltre, prevede che la Corte dei conti giudichi sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti pubblici anche quando il danno sia causato da soggetti appartenenti ad amministrazioni diverse;

d) il danno provocato, ancora, deve essere conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o gravemente colposa posta in essere dal danneggiante.

Quanto al rapporto di conseguenzialità tra danno e condotta, la dottrina (CARINGELLA) ha chiarito che il danno può essere causato «in via diretta (sotto forma di minori incassi, maggiori spese o danneggiamento di beni) oppure indiretta», quando la P.A., prima, ripaga a terzi il pregiudizio subito a causa del comportamento dei propri dipendenti e, poi, agisca in sede di rivalsa verso i responsabili nei limiti (sempre) del dolo o della colpa grave.

Quanto, invece, all'elemento soggettivo, si ha dolo quando vi è una volontà cosciente del soggetto di provocare con la sua condotta un determinato evento; si è in presenza di una condotta gravemente colposa, invece, allorquando non c'è la precisa intenzione di arrecare un determinato danno, ma il soggetto agisce trascurando gli accorgimenti dettati dalla prudenza, dall'esperienza e dall'osservanza delle norme. Il concetto di gravità della colpa è relativo, dovendo, questa, essere correlata alla diversa natura delle funzioni, o mansioni, svolte dall'agente pubblico e alla specificità del contesto organizzativo in cui il responsabile è collocato.

Tra i casi di esclusione della colpa, oltre allo stato di incapacità di intendere e di volere, lo stato di necessità, il caso fortuito e la forza maggiore, rientra anche l'ipotesi in cui si sia agito in esecuzione di un ordine che si era obbligati ad eseguire.

L'obbedienza agli ordini dei superiori gerarchici costituisce un dovere specifico dell'impiegato pubblico. Tuttavia, perché l'esecuzione di un ordine illegittimo non sia fonte di responsabilità, occorre che sussistano le seguenti condizioni:

- la competenza dell'organo superiore ad emanare l'ordine e quella dell'organo inferiore ad eseguirla;

- la regolarità formale dell'ordine;

- l'atto ordinato non deve costituire un reato;

- l'ordine non deve essere palesemente illegittimo, ma, anche in questo caso, l'impiegato che lo ha eseguito non è responsabile se l'ordine è rinnovato per iscritto.

B) Segue: Una peculiare ipotesi di danno erariale: il danno all'immagine della P.A.

La responsabilità amministrativa, come visto, si configura quando il pubblico dipendente abbia posto in essere un danno cd. erariale, espressione nella quale rientra ogni tipo di pregiudizio patrimoniale subìto dalla P.A. in conseguenza del comportamento illecito del pubblico funzionario.

La dottrina ha chiarito che, sul piano effettuale, si tratta di un danno che «presuppone un pregiudizio economico inteso come perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della P.A., ovvero come mancato guadagno» (CARINGELLA).

Accanto al danno patrimoniale in senso stretto, è possibile ricondurre al danno erariale anche il cd. danno all'immagine della pubblica amministrazione.

L'ordinamento giuridico riconosce e garantisce il diritto all'immagine in senso ampio, sia alle persone fisiche che giuridiche. In particolare, l'immagine della P.A. è tutelata in base agli artt. 2 e 97 Cost., concernenti, rispettivamente, le formazioni sociali e l'organizzazione della medesima. Le amministrazioni pubbliche hanno, infatti, il diritto ad organizzarsi ed agire in modo efficace, efficiente, imparziale e trasparente e, laddove l'azione di un pubblico amministratore o dipendente leda o danneggi questo diritto, ciò si traduce in una alterazione (in senso negativo) della immagine della P.A., che rischia di apparire come organizzazione strutturata confusamente e mal gestita: si tratta, pertanto, di una «perdita di prestigio» della P.A. (Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, delibera n. 670/2015).

Il danno all'immagine, conseguentemente, incide sul rapporto di fiducia e di affidamento che lega amministrazione e amministrati. Tale tipo di danno, a sua volta, presuppone l'esplicazione di una condotta che abbia causato la reiterata violazione di doveri di servizio e un discredito per l'amministrazione.

La quantificazione del danno alla immagine da parte del giudice contabile deve tenere conto di almeno tre criteri:

- criteri oggettivi, in relazione alla oggettiva gravità dell'illecito;

- criteri soggettivi, ruotanti attorno alla particolare posizione rivestita dai presunti responsabili all'interno dell'organizzazione dell'ente;

- criteri di tipo sociale, concernenti la risonanza sociale e nell'opinione pubblica che ha avuto la condotta illecita.

Anche il legislatore è intervenuto a dettare una normativa specifica per disciplinare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dalla P.A. stabilendo, con D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009 (art. 17, comma 30ter) e corretto con D.L. 103/2009, conv. in L. 141/2009, che le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti delle amministrazioni pubbliche), ossia in ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti per delitti contro la P.A. (cfr. anche, in giurisprudenza, Corte dei conti, sez. riunite, in sede giurisdizionale, sent. 8/2015, in cui si rimarca il fatto che la magistratura contabile può esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i reati previsti al Capo I del Titolo II, Libro II del codice penale, quindi, appunto, i soli delitti contro la P.A.).

Nei giudizi di responsabilità l'entità del danno all'immagine della P.A. si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di danaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente (art. 1, comma 1sexies, L. 20/1994, inserito dalla L. 190/2012, legge anticorruzione). In tali casi è concesso anche il sequestro conservativo, qualora vi sia il fondato timore di attenuazione della garanzia del credito (art. 1, comma 1septies, L. 20/1994, introdotto dalla L. 190/2012 cit.).

Il danno da disservizio

Nell'ambito del danno erariale, la giurisprudenza ha fatto rientrare anche il cd. danno da disservizio, che si verifica qualora un pubblico servizio non venga erogato in maniera efficiente ed efficace, non soddisfacendo, pertanto, le aspettative degli utenti e, al contempo, finendo per sprecare risorse importanti.

Nel danno da disservizio rientrerebbe anche quello cd. da ritardo, che si ha in caso di mancata e/o tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo.

C) La responsabilità contabile

Conformemente al principio generale per cui chi gestisce denaro altrui è tenuto a rendere conto del proprio operato, il legislatore ha stabilito che tutti coloro che maneggiano denaro o valori della P.A. sono tenuti, in quanto agenti contabili, al cd. obbligo di rendiconto.

Il rendiconto viene definito, pertanto, come quel «documento in cui, secondo il contenuto dell'attività gestoria svolta dal contabile, vengono rappresentati, in sintesi, i risultati finali della stessa»; pertanto, sussiste la responsabilità contabile quando «il danno è causato dal contabile a beni o denari avuti in carico dalla Amministrazione e non rendicontati o rendicontati in modo tale che non è consentito di ricondurre l'atto gestorio ad una attività utile agli interessi economici dell'Amministrazione» (PRINCIPATO).

Essa, pertanto, è riconducibile alle obbligazioni di restituzione.

Da quanto detto emerge con evidenza che, al fine della esatta configurazione della responsabilità in questione, fondamentale importanza assume la nozione di agente contabile.

Premesso che in linea di massima può farsi rientrare in tale nozione chiunque, per contratto o per compiti di servizio, è addetto allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili di un'amministrazione, il legislatore ha individuato con precisione coloro che rientrano in tale categoria di dipendenti pubblici.

Chi sono gli agenti contabili?

Una elencazione precisa è contenuta nell'art. 178 R.D. 827/1924, secondo il quale sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:

a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

Con riferimento a quest'ultima espressione è chiaro che nell'ambito della categoria dei contabili si deve distinguere fra colui che svolge tale funzione in base a norme, a rapporto di impiego o a contratto (contabile di diritto) e colui che, di propria iniziativa o per necessità, ha maneggio di denaro o beni (contabile di fatto). Entrambi sono assoggettati alla stessa disciplina, quanto ad obblighi, doveri e responsabilità.

Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile

Secondo lo schema delineato da BUSCEMA, si evidenziano i seguenti elementi di differenziazione del regime giuridico delle due forme di responsabilità:

a) la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro o, in genere, dei valori della P.A., mentre la responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale (doloso o colposo) cagionato alla P.A.;

b) la responsabilità contabile deriva dall'inadempimento di un obbligo di restituire valori avuti in consegna, ispirandosi perciò alla responsabilità del depositario, il quale è liberato dall'obbligo di restituzione soltanto se dimostra che la perdita è avvenuta per causa a lui non imputabile (art. 1780 c.c.); la responsabilità amministrativa, invece, si basa sulla diligenza nell'adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, ispirandosi pertanto ai criteri di valutazione della diligenza del debitore nell'adempimento di cui all'art. 1176 c.c.;

c) la responsabilità contabile attiene all'obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A.; la responsabilità amministrativa, invece, deriva da un comportamento (doloso o colposo), conseguente ad una omessa o mal adempiuta prestazione, da cui sia derivato un danno patrimoniale alla P.A.;

d) la responsabilità amministrativa presuppone in ogni caso un rapporto di servizio; la responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto, derivando dall'obiettiva esistenza di una gestione;

e) nella responsabilità contabile, si ritiene escluso il cd. potere riduttivo, che consente al giudice contabile di quantificare il risarcimento a carico dell'accertato responsabile in una somma anche inferiore all'importo dell'intero danno proporzionando - in tal modo - l'entità del danno «alla misura della riprovevolezza del comportamento colposo» (sent. Corte dei conti n. 88 del 12-10-1972). Tale profilo è viceversa presente per la responsabilità amministrativa;

f) il giudizio di responsabilità contabile è instaurato all'atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall'eventuale denuncia di irregolarità; il giudizio di responsabilità amministrativa è invece promosso dal Procuratore regionale presso la Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dei funzionari che vengano a conoscenza dei fatti che possono essere fonte di responsabilità.

D) La responsabilità civile verso i terzi

Con l'entrata in vigore della Costituzione, si è individuata una responsabilità solidale dell'amministrazione e del funzionario nel caso di danno nei confronti del cittadino (art. 28 Cost.), per cui quest'ultimo attualmente può escutere, a sua scelta, sia l'amministrazione pubblica che l'impiegato agente.

Questa norma pone a carico dello Stato e dei pubblici impiegati le conseguenze relative ad atti che ingenerano, secondo le norme comuni, responsabilità da parte dell'agente. Ed è da notare che la responsabilità dello Stato è diretta, come lo è quella del suo dipendente. Entrambi sono sul medesimo piano nei confronti del civilmente danneggiato. La Corte costituzionale parla, infatti, di responsabilità concorrente.

Viene meno la responsabilità dell'amministrazione allorché il danno deriva da comportamento posto in essere da funzionari od impiegati al di fuori di ogni manifestazione di attività amministrativa (atti personali degli agenti, ovvero atti viziati da incompetenza assoluta, ovvero da comportamenti posti in essere dolosamente in violazione di norme penali).

Negli altri casi l'amministrazione risponde in quanto l'operato dei suoi agenti, nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate, si presenta come proveniente dalla amministrazione stessa.

La L. 124/2015 di riforma della P.A. e le prospettive di riforma in tema di responsabilità dei pubblici dipendenti

Per quanto in tal sede di interesse, la L. 124/2015 prevede, da un lato, l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare e, dall'altro lato, il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale.

Proprio in relazione alle figure dirigenziali, inoltre, dovrà essere disposto il riordino delle discipline della responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare, ridefinendo i rapporti tra responsabilità dirigenziale e quella amministrativo- contabile, con particolare riguardo all'esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale.

INTIMIDAZIONE ALLA REGIONE FRIULI

Da fonti Ufficiali mi è giunta la notizia che anche quest'anno la Regione ritarderà il versamento dei contributi per la Vita Indipendente, cosa, già successo nel 2015 e nel 2016.

In relazione al mancato versamento del Contributo regionale per la "Vita Indipendente" mi appello all'Articolo 10 della Costituzione Italiana comma (a) ed all'Articolo 19 della Convenzione ONU convertita in Legge della Repubblica 3 marzo 2009, n. 18, intimando alla Regione di astenersi dal disattendere al versamento del Contributo,

rammento che il T.A.R., nel caso specifico si è pronunciato:

Non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale. Sentenza T.A.R. 2016

Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela. sentenza T.A.R. 1987.

Deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,»

LA CORTE COSTITUZIONALE in Sentenza raccoglie le succitate Sentenze del T.A.R. dichiarando l'illegittimità Costituzionale di provvedimenti Regionali avversi a tali Sentenze.

Nel 2015 i contributi sono stati bloccati sino al 29 aprile;

Nel 2016 i contributi sono stati bloccati sino al 24 giugno.

La Regione Friuli V. G. ama il dire ma non certo il fare:

Nel sito Ufficiale inserisce dati informativi che rivestono una sorta di indicazioni scevre di dettagli Fondamentali, per chi legge, rimandando il tutto al superato sistema Burocratico, cioè, rivolgersi ai vari referenti. Referenti che al contrario di quanto stabilito:

sono figure Professionali e Personale, per lo più, ignari e non Formati, mettendo, di fatto, in atto tattiche proprie di chi ha intenzione di poter giostrare su quanto scritto a secondo delle proprie volontà.

Al fine di chiarire quali sono le inosservanze regionali, si riportano alcuni Art. e commi Convenzione ONU convertita in legge 3 marzo 2009, n. 18

Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

Art. 4 Obblighi generali

lettera (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;

osservazione: la Regione ha trasformato il Soggetto (disabile) in un mezzo per fini di interesse diversi da quelli stabiliti, anche, da Leggi Regionali. Le promesse, gli accordi sottoscritti con la Regione, ai quali poi viene meno, senza neanche usare la cortesia di comunicare al Soggetto, non rientrano certamente in questo comma.

lettera (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

osservazione: ritardare i contributi alla "Vita Indipendente" è una chiara trasgressione del comma (c) e diviene Grave se il Soggetto è Portatore di Handicap Grave (con diritto all'Assistenza 24/24 come stabilito da Sentenza Esecutiva Inappellabile del Tribunale di Udine e dai Verbali della Commissione INPS) che vive da solo ed abita al primo piano. - di fatto impossibilitato ad usufruire della propria Libertà di movimento, della propria Dignità.

lettera (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

osservazione: purtroppo non è così, ci sono atteggiamenti persecutori messi in atto da figure Professionali che occupano posizioni che dovrebbero Tutelare, attestazioni di verità, di Responsabili Regionali, inesistenti dette solo per giustificare le carenze della Regione, richieste, di un Disabile (in Sciopero della fame e dei farmaci), di chiarimenti, riferiti a una grave mancanza della Regione, che a seguito di ripetuti solleciti arrivano dopo 4 mesi

lettera (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;

osservazione: le informazioni le abbiamo solo se le cerchiamo su internet e quando le comunichiamo alle Assistenti Sociali, troviamo Barriere, principalmente dà fastidio che un Disabile sappia ciò che dovrebbe essere di loro competenza e, in alcuni casi, si mette in moto un atteggiamento di rivalsa che arriva sino ad abusare del proprio "Potere Rappresentativo". Ciò non si verifica con il Distretto Sanitario ma con, alcune entità, dell'Ambito Distrettuale, la Dirigente cerca di sopperire ed intervenire in casi del genere quando ne viene informata ma, purtroppo, molti Disabili tacciono per evitare aggravamenti nei rapporti. Per ottenere il Programma di Odontoiatria Sociale vigente in territorio Nazionale da un Decennio ho dovuto presentare Denunce alle Autorità (naturalmente Archiviate) e Pubbliche. Secondo i L.E.A. nazionale è stabilito che una Regione e/o Provincia Autonoma può variare i dettami Nazionali, in materia Sanitaria, offrendo Servizi migliorativi ma non può in nessun caso negare dei Servizi e/o Ausili che sono garantiti dal Servizio Nazionale. Fortunatamente questo Progetto venne affidato al Professor R. Di Lenarda che con sacrifici Personali, tempo e rinunce, ha portato alla nascita di questo nuovo servizio.

lettera (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti;

osservazioni: si continua a trovarsi davanti figure Professionali e Personale, per lo più, ignari e non Formati.

Articolo 14

lettera (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

osservazione: un Soggetto Portatore di Handicap Grave al quale in fase progettuale della "Vita Indipendente" viene concesso un contributo che copre circa il 50% dei costi realmente sostenuti per l'Assistenza a Domicilio - 7 ore al giorno tra due Assistenti - e non si tiene conto del diritto all'Assistenza 24/24 come stabilito da Sentenza Esecutiva Inappellabile del Tribunale di Udine e dai Verbali della Commissione INPS, così come del fatto, che di fatto, è impossibilitato ad usufruire della propria Libertà di movimento, della propria Dignità visto che vive da solo ed abita al primo piano di un condominio senza ascensore e senza pedana automatica ma, ha a disposizione un montascale manuale che richiede una seconda persona per l'utilizzo.

Articolo,19

Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

lettera (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

lettera (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

lettera (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni

osservazione: Il contributo per la vita indipendente nello spirto della Legge 104/92 e n. 162/98, assume quindi ancor di più una importanza economica centrale per la realizzazione del "progetto di vita indipendente ed integrazione sociale", teso ad assicurare una base per veder realizzati i miei diritti Costituzionali di cura, riabilitazione, integrazione sociale e uguaglianza, come persona e cittadino.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

lettera (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;

lettera (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;

osservazioni: i Medici di Base si rifiutano di mettere la Priorità adducendo che eseguono un protocollo stabilito da direttive specifiche, se così fosse, chi ha stabilito questo protocollo contravviene al presente comma, Di fatto per accedere con priorità, se c'è l'Assistente Domiciliare, mi faccio accompagnare al Pronto Soccorso dove questa norma è astratta. Se sono solo chiamo il 118, se ne ho la forza, altrimenti mi affido al Training Autogeno.

lettera (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;

lettera (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;

lettera (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;

lettera (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo,28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

lettera (a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;

lettera (b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

lettera (c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

lettera (d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;

lettera (e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Vita Indipendente

I progetti di Vita Indipendente sono una delle possibili risposte alla grave disabilità motoria.
I destinatari del progetto sono:

esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell'art. 3 della legge. 104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori.

Possono permanere nel progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni purché ne sussistano le condizioni ed esse continuino a mantenere i requisiti suddetti.

Tipologia dell'intervento:

i progetti di Vita Indipendente sono finalizzati all'assunzione di assistenti personaliche consentono alle persone disabili di raggiungere la piena autonomia.

Per la peculiarità del concetto di "Vita Indipendente" tali progetti non devono essere confusi con i progetti di sostegno alla disabilità che possono essere garantiti anche con assegni di cura o con altre forme di intervento indiretto.

È stata estesa l'istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, destinando per tale finalità una parte delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze" del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnate alla Regione.

Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità

Sono state definite le Linee guida sul funzionamento delle Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità.

Tali disposizioni sono finalizzate a garantire un sistema procedurale omogeneo nella modalità di presa in carico delle persone che necessitano di interventi socio sanitari, nell'individuazione della risposta appropriata e nella formulazione del progetto individuale.

La Regione continua a sostenere, in attuazione ai principi di sussidiarietà, le Associazioni di tutela nel loro ruolo di promozione e sensibilizzazione umana e sociale di cittadini disabili. La legge riconosce e sostiene l'attività istituzionale di tali Enti, ne definisce il relativo Albo e sulla scorta delle istanze presentate dalle Associazioni stesse assegna annualmente dei contributi.

osservazioni: per sostenere le Associazioni di tutela umana e sociale di cittadini disabili quando queste Associazioni richiedono una quota di Iscrizione? Sarà per caso questo il motivo per cui non esistono manifestazioni e/o prese di posizione quando la Regione mette in atto Abusi (illegali) nei confronti dei Disabili. Sentiremo il parere della corte Costituzionale se è lecito finanziare un'Associazione che percepisce Quote di Iscrizioni.

La programmazione regionale a favore della disabilità dovrebbe rivolgersi alla centralità della persona e cercare di sviluppare percorsi integrati e politiche concertative non soltanto tra le diverse istituzioni, ma anche con le persone disabili, le loro famiglie, gli operatori promuovendo progetti e interventi che si affiancano a quelli più tradizionali quali la residenzialità e la semi-residenzialità.

Negli anni si devono consolidare le azioni finalizzate al sostegno della famiglia, attivate dagli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, quali:

interventi di educativa territoriale, interventi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, interventi di affidamento diurno e residenziale, azioni finalizzate al potenziamento della rete di Centri Diurni socioterapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili, azioni finalizzate all'inserimento occupazionale, azioni di integrazione scolastica e socioeducativa, progetti e laboratori socio pedagogici, progetti di integrazione socioeducativa per asilo nido ed extrascolastici, azioni di accoglienza residenziale permanente e temporanea.

In particolare per la disabilità grave devono essere potenziati i servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite, degli interventi in aiuto alla persona finalizzati all'accesso, da parte del disabile grave, dell'insieme di opportunità che producono integrazione sociale, dello sviluppo di interventi di sollievo alle famiglie all'interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l'utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi, delle prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socioeducativi che determinano un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento, nonché gli interventi di integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche pluriminorate non inserite in strutture residenziali per il recupero e mantenimento delle loro capacità residue.

Il contributo per la vita indipendente nello spirto della Legge 104/92 e n. 162/98, assume quindi ancor di più una importanza economica centrale per la realizzazione del "progetto di vita indipendente ed integrazione sociale", teso ad assicurare una base minima per veder realizzati almeno in parte i diritti Costituzionali di cura, riabilitazione, integrazione sociale e uguaglianza, come persona e cittadino.

Una grande preoccupazione esiste per questo contributo viste le continue inadempienze Regionali. In tale prospettiva si chiede di essere informati anticipatamente sull'illegale sospensione del contributo economico di vita indipendente in modo da poter programmare in anticipo un'Azione di Rivalsa senza dover subire ulteriori danni Psicofisici e la qualità di vita.

Infine constatato l'ingiustificato adeguamento dei contributi per il progetto di vita indipendente, per anni senza alcuna contrattualizzazione dalle strutture dell'ASS e Regionali, accuso un danno da discriminazione a mio carico danno che si protrae. Avrò modo di verificare a giorni se qualcosa cambia o si continua a abusare e negare Diritti Costituzionalmente Riconosciuti.

Infinitamente stanco di questi comportamenti che portano alla nausea ed a crisi Depressive

Mario Dr. Marrocco

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